Compensi ai Revisori dei conti (E.F. 2025)

L'istituzione scolastica, nel liquidare € 3.000,00€ lordo dipendente a ciascun Revisore dei conti, deve liquidare anche la parte fiscale del 32,70% decurtandola dal c.d. lordo Stato ricevuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il 32,70%, come è noto, sarà utilizzato per coprire l'8,5% a titolo di Irap e il 24,20% a titolo di oneri sociali Inps a carico dell'Ente.

In fase di liquidazione occorre distinguere 3 tipologie di Revisori:

a) Dipendente MIM/MEF (caso comune), nel quale l'Istituzione scolastica liquida l'Irap escludendo il Revisore dei conti dal trattamento previdenziale in quanto, a norma dell'art. 50 del TUIR e della Circolare Inps n. 6 del 16/01/2014,  si chiarisce che i redditi in questa fattispecie sono assimilati a quelli del lavoro dipendente e sono esclusi dall'assoggettibilità ai soli fini contributivi in quanto manca una correlazione diretta con il rapporto di servizio perchè lo stesso Revisore risulta già assoggettato alla Gestione previdenziale dei  Dipendenti pubblici;

b) il Commercialista libero professionista, nel quale l'Irap risulta a carico del Revisore e gli oneri sociali sono versati dal Commercialista nella propria cassa di appartenenza. Conseguentemente l'Istituzione scolastica liquida interamente il lordo Stato al professionista;

c) Dipendente di Altra Amministrazione, nel quale l'Irap risulta a carico dell'Istituzione scolastica e gli oneri sociali sono  per 1/3 a carico dell'Iscritto e per i 2/3 a carico dell'Istituzione scolastica.

Questa erogazione del MIM deve, quidi, essere gestita con la massima cautela e l'applicazione di riteute previdenziali non dovute sulla base del solo finanziamento ricevuto, potrebbe configurare una responsabilità amministrativo-contabile degli agenti contabili e, dei dei Revisori dei conti, in fase di controllo ex post.

Si resta nell'attesa di ottenere aggiornamenti in merito al Caso a) per quanto concerne la destinazione da attribuire al 24,20% non versato.

 

Roma, 01/12/2025

Giuseppe de Gennaro

Revisore Legale, dei conti e della sostenibilità

Contrattazione integrativa time  -  A.A. 2025-2026

Questioni attinenti ai Conti Giudiziali

Si fa riferimento a quanto dettato, su base nazionale, anche alle Istituzioni Scolastiche, dal DPR n. 254/2002 (riguardante il regolamento sulle gestioni degli agenti contabili) e dagli artt. 139 e ss. del d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile) nonché da ulteriori eventuali disposizioni in materia (es. da parte di uffici scolastici territoriali, sezioni giurisdizionali competenti, etc.).

Gli agenti contabili sono tenuti, salvo diversa disposizione, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario  o comunque entro 60 gg dalla cessazione dell'incarico, a presentare il conto giudiziale presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti. Al riguardo, si richiama il parere N. 2/2018/Cons., Sezioni Riunite, per cui "la relazione degli organi di controllo interno, espressamente contemplata nell'art. 139, comma 2 del D.lgs. n. 174 del 2016, si riconduce alla normale attività di revisione assegnata al collegio dei revisori dei conti dal D.lgs. n. 123 del 2011 (art. 20)".

Pertanto, ai fini dell'adempimento - comportante per le scuole, fra l'altro, la compilazione di specifici modelli in "SIRECO" (es. mod. nn. 23, 24) e la trasmissione della citata "relazione dell'organo di controllo" - quest'ultima si intende "sostituita" dai verbali recanti il parere espresso in ordine all'approvazione del conto consuntivo e al riscontro delle verifiche di cassa.

 

Roma, 20-11-2025 

Giuseppe de Gennaro

Revisore Legale, dei conti e della sostenibilità

 

                                                                                                                                                                                                                                  

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