Il corriere del Revisore etico 

Affidamento diretto - assenza di motivazione sul mancato invito dell'operatore economico che ha manifestato interesse a rendere un servizio alle Istituzioni scolastiche.

L’ art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 e prevede, tra le varie modalità, l’”affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.
L’art. 3, comma 1, lett. d) chiarisce che per affidamento diretto si intende “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice dei contratti pubblici". 
Nel richiamare i requisiti generali e speciali, risultano applicabili:

a) i principi generali di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all’art. 1, comma 1, l.n. 241/1990 ;

b) il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati e, al riguardo,  nei confronti di un operatore verso cui è disposto il provvedimento, ex art. 3, l.n. 241/1990;

c) l’art. 4 d.lgs. n. 36/2023, ovvero la regola per cui le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.

 

CASO PILOTA

Recentemente è stato impugnato un provvedimento nel quale si legge che: “- entro i termini previsti, sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse con protocollo XXX/2025 dal quale emerge che tre ditte sono state invitate sul portale acquistinretepa.it a presentare l’offerta tecnica economicamente più vantaggiosa.
Nel provvedimento si fa presente che una delle manifestazioni di interesse, probabilmente quello del ricorrente, non sia stata seguita dall’invito a presentare offerta tecnica.

A ciò si aggiunge che non risulta  spiegato per quali ragioni l’invito sia stato omesso.


Alla stregua dei principi suindicati, è in dubbio che una motivazione sarebbe stata necessaria, in quanto solo attraverso di essa l’amministrazione può esercitare la discrezionalità che le è attribuita in ordine alla scelta dell’affidatario, specie nelle procedure come quella in esame dove non viene neanche in rilievo una scelta discrezionale a favore di una offerta piuttosto che di un’altra.

Si ritiene che la decisione di non invitare a presentare l’offerta una delle ditte che aveva proposto la manifestazione di interesse avrebbe richiesto altresì una motivazione rafforzata, costituendo una deroga ai principi di imparzialità e dell’accesso al mercato.

Per quanto sopra esposto, in mancanza di una congrua motivazione, il motivo dell'impugnazione è da considerarsi fondato.

 

Roma, 20/01/2026

Giuseppe de Gennaro

Revisore Legale, dei conti, della sostenibilità e degli Enti locali

 

Compensi ai Revisori dei conti (a decorrere da E.F. 2025)

L'istituzione scolastica, nel liquidare € 3.000,00€ lordo dipendente a ciascun Revisore dei conti, deve liquidare anche la parte fiscale del 32,70% decurtandola dal c.d. lordo Stato ricevuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il 32,70%, come è noto, sarà utilizzato per coprire l'8,5% a titolo di Irap e il 24,20% a titolo di oneri sociali Inps a carico dell'Ente.

In fase di liquidazione occorre distinguere 3 tipologie di Revisori:

a) Dipendente MIM/MEF (caso comune), nel quale l'Istituzione scolastica liquida l'Irap escludendo il Revisore dei conti dal trattamento previdenziale in quanto, a norma dell'art. 50 del TUIR e della Circolare Inps n. 6 del 16/01/2014,  si chiarisce che i redditi in questa fattispecie sono assimilati a quelli del lavoro dipendente e sono esclusi dall'assoggettibilità ai soli fini contributivi in quanto manca una correlazione diretta con il rapporto di servizio perchè lo stesso Revisore risulta già assoggettato alla Gestione previdenziale dei  Dipendenti pubblici;

b) il Commercialista libero professionista, nel quale l'Irap risulta a carico del Revisore e gli oneri sociali sono versati dal Commercialista nella propria cassa di appartenenza. Conseguentemente l'Istituzione scolastica liquida interamente il lordo Stato al professionista;

c) Dipendente di Altra Amministrazione, nel quale l'Irap risulta a carico dell'Istituzione scolastica e gli oneri sociali sono  per 1/3 a carico dell'Iscritto e per i 2/3 a carico dell'Istituzione scolastica.

Questa erogazione del MIM deve, quidi, essere gestita con la massima cautela e l'applicazione di riteute previdenziali non dovute sulla base del solo finanziamento ricevuto, potrebbe configurare una responsabilità amministrativo-contabile degli agenti contabili e, dei dei Revisori dei conti, in fase di controllo ex post.

Per quanto concerne la destinazione da attribuire al 24,20% non versato,  gli Uffici scolastici che si occupano di fornire assistenza tecnica hanno chiarito che potrebbe essere utilizzato per poter liquidare i rimborsi spese relativi al vitto, all'alloggio, alle spese di trasporto o qualsiasi altra spesa comunque denominata rientrante nel calderone degli oneri rimborsabili ai Revisori dei conti secondo la normativa vigente.

 

Roma, 01/12/2025

Giuseppe de Gennaro

Revisore Legale, dei conti, della sostenibilità e degli Enti locali

Questioni attinenti ai Conti Giudiziali

Si fa riferimento a quanto dettato, su base nazionale, anche alle Istituzioni Scolastiche, dal DPR n. 254/2002 (riguardante il regolamento sulle gestioni degli agenti contabili) e dagli artt. 139 e ss. del d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile) nonché da ulteriori eventuali disposizioni in materia (es. da parte di uffici scolastici territoriali, sezioni giurisdizionali competenti, etc.).

Gli agenti contabili sono tenuti, salvo diversa disposizione, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario  o comunque entro 60 gg dalla cessazione dell'incarico, a presentare il conto giudiziale presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti. Al riguardo, si richiama il parere N. 2/2018/Cons., Sezioni Riunite, per cui "la relazione degli organi di controllo interno, espressamente contemplata nell'art. 139, comma 2 del D.lgs. n. 174 del 2016, si riconduce alla normale attività di revisione assegnata al collegio dei revisori dei conti dal D.lgs. n. 123 del 2011 (art. 20)".

Pertanto, ai fini dell'adempimento - comportante per le scuole, fra l'altro, la compilazione di specifici modelli in "SIRECO" (es. mod. nn. 23, 24) e la trasmissione della citata "relazione dell'organo di controllo" - quest'ultima si intende "sostituita" dai verbali recanti il parere espresso in ordine all'approvazione del conto consuntivo e al riscontro delle verifiche di cassa.

 

Roma, 20-11-2025 

Giuseppe de Gennaro

Revisore Legale, dei conti, della sostenibilità e degli Enti locali

 

                                                                                                                                                                                                                                  

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